Art. 2.

      1. La responsabilità di cui all'articolo 1 è estesa a tutte le prestazioni erogate dalle strutture di cui al medesimo articolo 1, incluse le attività ambulatoriali e diagnostiche.
      2. La struttura sanitaria può avviare azione disciplinare contro i dipendenti responsabili del danno qualora il fatto sia stato commesso con dolo o colpa grave e la relativa sentenza sia passata in giudicato. Solo in caso di dolo può essere avviata azione di rivalsa nei confronti dei sanitari responsabili.